Art. 3.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello e alla corte d'assise di appello di Venezia e rientranti, ai sensi

 

Pag. 4

della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte di appello e della sezione distaccata della corte d'assise di appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione della cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.